Chiodi e sassi nei rally, arriva la norma Aci Sport, ma attenzione

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Stabilite una serie di norme, riguardante fatti violenti e atti diretti ad alterare i risultati sportivi delle gare del CIR

chiodi rally

Sulla carta, potremmo anche esserci, è certo che delle decisioni andavano prese, soprattutto, dopo quanto accaduto nell’ultima gara del Tuscan Rewind 2019. Anzi, diciamo pure che la Federazione c’ha perso “un po’” di tempo, perchè se è vero che nell’ultima gara del CIR 2019 i fatti accaduti hanno fatto scalpore, non è successo da meno nell’edizione 2018, al Due Valli.

Questi fatti, purtroppo, accadono già da troppo tempo ed è per questo che troppo tempo si è perso, col rischio che qualcuno si facesse male. Adesso però arriva la norma, ma gli organizzatori e le associazioni dei commissari, sono pronti a recepirle ed applicarle?

Il problema numero uno sono i soldi e le persone. Sempre meno commissari e sempre meno soldi per organizzare una gara. Attenzione poi a qualche equipaggio che, vedendo di non riuscire a fare il tempo del passaggio precedente (su una prova lunga può accadere ndr) e, tempestivamente informato, potrebbe avere qualcuno in prova a mettere i chiodi o qualcos’altro, proprio per lui. Ma cosa dice la nuova norma?

La Giunta sportiva dell’Automobile Club d’Italia, su proposta della Commissione rally Aci Sport, ha stabilito una serie di norme, destinate al momento ai soli iscritti alle gare del CIR, riguardante – come si legge nella nota dell’Aci Sport – “fatti violenti atti diretti all’alterare i risultati sportivi delle gare”.

Come prima cosa sono stati precisati gli ambiti di azione delle norme con la riaffermazione di alcuni concetti cardine, che sono stati riassunti e precisati, nei seguenti punti:

Estratto dalle Norme Generali 2020 – Settore Rally:

ART. A – FATTI VIOLENTI DEI TERZI – SOSTENITORI (Riferimento agli iscritti e gare CIR)

Chi, nel corso di una manifestazione rally, al fine di recare pregiudizio al risultato sportivo di uno o più concorrenti, collochi pietre, chiodi o altri ostacoli sul percorso di gara ovvero utilizzi finte segnalazioni o eserciti qualsiasi altro sistema di interferenza o di disturbo, compie un fatto violento anche se la condotta è solo tentata e anche se il pregiudizio non si realizza.

L’apposizione di ostacoli sul percorso costituisce, inoltre, grave attentato all’incolumità dei concorrenti. In ordine alle violazioni relative a illecito sportivo, frode sportiva associate a condotte violente e pericolose contro l’incolumità di altri concorrenti e una o più persone, anche solo tentate, vige per i titolari di licenza sportiva che partecipano ai Rally il principio della “responsabilità oggettiva” di cui all’articolo 223 RSN; pertanto, le predette condotte, registrate durante le manifestazioni rally, potranno essere poste a carico dei titolari di licenza sportiva in tutti i casi in cui siano, direttamente o indirettamente, riconducibili agli stessi, anche se attuate da terzi non titolari di licenza, che però siano comunque relazionabili allo stesso titolare di licenza.

OMISSIS

Nel caso di accertato pregiudizio mediante azione idonea ad alterare il risultato sportivo dei concorrenti, effettuato secondo quanto indicato al primo comma del presente articolo, il Collegio dei Commissari Sportivi potrà emettere speciale provvedimento previsto nell’ambito dell’articolo 21.16.

Pertanto, In base a quanto sopra riportato sono state varate alcune norme per il  superamento sul campo di gara degli effetti di tali azioni, unitamente a maggiori  meccanismi di  controllo  per scoraggiare e   reprimere ove possibile  di tali atti violenti:

DI SEGUITO IL RIASSUNTO DELLA NORMATIVA PUBBLICATA SUL SITO ACISPORT

21.16 ALTERAZIONE DEI RISULTATI DI UN RALLY
Si rinvia alla normativa

Art.21.16.1 DANNEGGIAMENTO TENTATO O PROVOCATO MEDIANTE CHIODI OSTACOLI O ALTRI SISTEMI
Si rinvia alla normativa

21.16.1.1. OBBLIGO CAMERA CAR
Si rinvia alla normativa

ART.21.16.2 PROVVEDIMENTI DEL COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI
Sulla base di quanto accertato a seguito della presentazione della denuncia a fine prova speciale e del reclamo da parte dei concorrenti danneggiati, il Collegio dei Commissari Sportivi potrà adottare apposito  provvedimento  speciale,  che di seguito viene indicato

ART.21.16.3 ATTRIBUZIONE DI TEMPO FORFETTARIO
Si rinvia alla normativa

ART.21.16.4 PROCEDURA CONSEGNA MATERIALE
Si rinvia alla normativa

21.16.5 TUTOR PERCORSO
Al fine di aumentare il controllo, esclusivamente nelle gare del C.I.R. potranno essere designati dei tutor, in possesso di licenza, incaricati di sorvegliare specifici tratti di percorso intercorrenti fra un punto di servizio di C.P. e l’altro in relazione ad apposizioni di ostacoli, chiodi, pietre etc.. Tali tutor svolgeranno la loro attività su disposizione della Direzione Gara. Le segnalazioni di irregolarità potranno essere accompagnate da fotografie o video effettuate dal Tutor.

[La descrizione della norma prosegue all’interno delle NORME GENERALI SETTORE RALLY – Art.21.16]

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