Rally Città di Torino, la Cassazione conferma: il DAP risponde della sicurezza del pubblico

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La Suprema Corte (sentenza n. 6508/2026) rigetta il ricorso del Delegato Allestimento Percorso e conferma la condanna per cooperazione in omicidio colposo: decisive le omissioni nella verifica delle “vie di fuga” e nel corretto posizionamento delle bandelle

Rally città di Torino

Rally città di Torino

Una curva affrontata a velocità “inadeguata”, la brusca frenata, la perdita di controllo. Poi l’urto contro un muretto che cambia la traiettoria della vettura, il bolide che invece di girare a destra prosegue dritto, oltre la strada provinciale, finendo su un prato “a raso rispetto alla carreggiata”. Lì dove una famiglia stava assistendo alla gara. Lì dove non avrebbe dovuto trovarsi. (Iscriviti gratuitamente al canale Telegram di Rally Time per ricevere le notizie sul tuo telefono in tempo reale LINK)

È questa la sequenza drammatica ricostruita dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 6508 depositata il 17 febbraio 2026 ha dichiarato inammissibile il ricorso del Delegato Allestimento Percorso (DAP), confermandone la condanna per cooperazione in omicidio colposo per la morte di un minore e per le lesioni riportate dai genitori durante il 32° Rally Città di Torino.

Il nodo: le bandelle e la “via di fuga”

Al centro della decisione non c’è la condotta del pilota, ma il ruolo del DAP, la figura incaricata del sopralluogo e della verifica delle condizioni di sicurezza del tracciato prima della partenza di ogni prova speciale.

Secondo i giudici, al delegato è stato addebitato di non aver rilevato e corretto l’erroneo posizionamento delle bandelle nell’area dell’incidente. Una collocazione che, per come realizzata, avrebbe indotto il pubblico non esperto a ritenere consentito l’accesso al prato, posizionandosi alle spalle della delimitazione.

Quella zona, però, non era neutra. Era stata interdetta al pubblico proprio perché costituiva una “evidente via di fuga”. La presenza di una curva a destra affrontata a velocità sostenuta rendeva prevedibile la perdita di controllo del mezzo e la possibile fuoriuscita in quella direzione.

La prevedibilità dell’evento

La Cassazione sottolinea come la perdita di controllo e la variazione della traiettoria fossero eventi prevedibili. Il prato non era rialzato rispetto alla strada e faceva parte dell’area ricompresa nel percorso di gara. L’accesso avrebbe dovuto essere precluso in modo chiaro e inequivocabile.

Il DAP, nell’ambito del controllo pre-gara, “avrebbe potuto e dovuto accorgersi” che l’allestimento non corrispondeva a quanto previsto dagli organizzatori. Avrebbe dovuto verificare che il pubblico non sostasse nelle traiettorie di uscita delle vetture, ossia nelle vie di fuga naturali del tracciato.

L’omissione di quella verifica — secondo la Corte — integra il profilo di colpa contestato.

Il nesso causale: cosa sarebbe successo se…

Un passaggio centrale della sentenza riguarda il nesso di causalità. I giudici applicano il cosiddetto giudizio controfattuale: cosa sarebbe accaduto se le regole cautelari fossero state rispettate?

La risposta è netta. L’integrale osservanza delle prescrizioni di sicurezza, insieme all’apposizione di idonei avvisi di pericolo e alla corretta chiusura perimetrale dell’area, avrebbe impedito l’accesso della famiglia al prato. E dunque avrebbe evitato l’investimento.

L’evento, conclude la Corte, è eziologicamente riconducibile all’omissione delle cautele dovute, quali condizioni necessarie dell’esito lesivo ai sensi degli articoli 40 e 41 del Codice penale.

Una situazione che, si legge nella decisione, era “già cristallizzata alle ore 10:41”, quando l’imputato si era immesso nel percorso della prova speciale ed era pienamente in grado di accorgersi della presenza di pubblico in un’area oggettivamente pericolosa.

Un principio che pesa sul futuro

La pronuncia ribadisce un principio destinato a incidere sul mondo delle gare su strada: la sicurezza del pubblico non è solo un dovere generico dell’organizzazione, ma una responsabilità concreta delle figure tecniche chiamate a verificare l’effettiva attuazione delle misure previste.

Le “vie di fuga naturali” del tracciato non possono essere lasciate all’interpretazione del pubblico. Devono essere riconosciute, interdette e controllate.

Una sentenza che, oltre al dolore di una vicenda drammatica, riporta al centro un tema cruciale per il rally moderno: la prevenzione effettiva del rischio nelle aree spettatori.

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