Colpo di scena, Andrea Mabellini penalizzato di due minuti al Rali Ceredigion per ricognizioni irregolari di due membri del Team
I Commissari hanno accertato la presenza di membri del team sulle prove speciali 10 e 12, infliggendo penalità pesante all’equipaggio italiano
Andrea MABELLINI
Il campionato europeo rally vive un inatteso colpo di scena ancora prima dello start del Rali Ceredigion, penultimo appuntamento della stagione. Andrea Mabellini, in lotta per il titolo con il leader di campionato Miko Marczyk (11 punti di distacco), è stato penalizzato di due minuti dai commissari sportivi nella serata di giovedì. (Iscriviti gratuitamente al canale Telegram di Rally Time per ricevere le notizie sul tuo telefono in tempo reale LINK)
La decisione è arrivata dopo che alcuni membri del team del pilota italiano sono stati identificati mentre percorrevano la prova speciale SS10/12 durante le ricognizioni, in violazione del regolamento sportivo FIA.
Nel verbale ufficiale i commissari hanno sottolineato una serie di incongruenze nelle comunicazioni inviate dal team agli organizzatori, tra cui richieste di cambio posizione all’interno del service park e dichiarazioni discordanti sulla cessazione di alcuni contratti con membri tecnici.
Tra le persone coinvolte, Manuel Huguet Panella, indicato come al volante della vettura avvistata sulla speciale, ha dichiarato che il suo rapporto con il team era stato interrotto il martedì sera, ma non ha saputo giustificare perché il giorno seguente avesse comunicato agli ufficiali di gara di essere ancora l’ingegnere della squadra.
Anche il passeggero della vettura fermata, Andre Barbosa, è stato ascoltato dai commissari: pur non considerandosi formalmente parte del team, ha confermato di essere in contatto diretto con l’organizzazione e di aver inviato comunicazioni ufficiali relative alla partecipazione della squadra, operando dunque come vero e proprio rappresentante.
I commissari hanno evidenziato come la presenza dei due individui sulla prova speciale, a prescindere dalle motivazioni, costituisca una chiara violazione del regolamento.
La pesante sanzione di due minuti complica notevolmente la rincorsa al titolo di Mabellini, che con questa penalità dovrà ora affrontare in salita la gara gallese e difendere le sue chance in vista del round finale in Croazia.
I Commissari Sportivi hanno ricevuto un rapporto dal Delegato alla Sicurezza FIA secondo cui mercoledì (03.09.2025) alle ore 11:17, Sue Sanders (Chief Safety Officer – CSO) e lo stesso Delegato FIA alla Sicurezza hanno effettuato un controllo di sicurezza quando si sono avvicinati ad un’autovettura (targa: KM25 XHN) con due persone al controllo orario della PS 10/12. Quando il CSO ha chiesto se fosse tutto a posto e se stessero cercando qualcosa, questi hanno risposto di essere ingegneri della vettura n. 2 Mabellini. Hanno inoltre dichiarato che la vettura da rally era ancora in dogana e che quindi non avevano nulla da fare.
I Commissari hanno avviato un’indagine. Mercoledì (03.09.2025) i Commissari hanno convocato i rappresentanti del Concorrente. L’udienza è iniziata nella sala STW lo stesso giorno alle ore 21:45. Il Concorrente era rappresentato dai membri dell’equipaggio sig. Andrea Mabellini (che è anche il Concorrente della vettura n. 2) e sig.ra Virginia Lenzi.
Quando i Commissari hanno chiesto ai rappresentanti del Concorrente cosa stessero facendo i membri del team sulla PS 10/12 all’orario indicato nel rapporto del Delegato FIA alla Sicurezza, i rappresentanti hanno spiegato che si trattava di persone con le quali tutti i contratti erano già stati risolti e che non erano più membri del team dalla sera di martedì. Pertanto, al momento in cui sono stati visti sulla PS 10/12, non erano più membri del team, poiché i loro contratti erano stati risolti il giorno precedente.
I rappresentanti hanno inoltre spiegato di avere effettivamente prove della risoluzione dei contratti con le persone in questione. Hanno fornito ai Commissari messaggi inviati all’organizzatore per richiedere un cambio di posizione nel parco assistenza poiché, a loro dire, non avevano più il loro precedente ingegnere ed erano stati costretti a chiedere di essere collocati accanto al concorrente n. 4, in modo da poter utilizzare i servizi dello stesso ingegnere impiegato dal concorrente n. 4. I Commissari hanno verificato che i messaggi mostrati dai rappresentanti non erano stati inviati martedì sera (quando, secondo le loro dichiarazioni, i contratti con i precedenti membri del team/ingegneri erano stati risolti), ma mercoledì, quando i Commissari avevano già inviato la convocazione per l’udienza.
I Commissari hanno inoltre chiesto ai rappresentanti come fosse accaduto che la convocazione all’udienza fosse stata loro inviata elettronicamente alle 19:42, ma che i Commissari avessero dovuto attendere quasi due ore (fino alle 21:35) per ricevere una risposta che confermasse l’avvenuta ricezione della convocazione. Ed è stato proprio in quelle due ore che i rappresentanti del Concorrente hanno inviato richieste all’organizzatore e ad ufficiali di gara per chiedere il cambio di posizione nel parco assistenza. Non vi è stata una risposta chiara.
I rappresentanti hanno ripetuto più volte che gli accordi erano stati risolti martedì e che quanto accaduto mercoledì non poteva in alcun modo essere collegato al loro team.
L’udienza è stata sospesa e ripresa il giorno successivo. È stata inviata convocazione al sig. Manuel Huguet Panella, che stava guidando l’auto al momento dell’incontro (quando l’auto con due persone è stata vista sulla PS 10/12), al fine di chiarire ulteriormente i fatti. L’udienza è proseguita alle ore 14:15 del 04.09.2025. Il sig. Manuel Huguet Panella ha spiegato che il suo contratto era stato risolto su iniziativa del Concorrente la sera di martedì. Non ha saputo spiegare ai Commissari perché, mercoledì (il giorno successivo, dopo – a suo dire – la risoluzione del contratto), abbia dichiarato al Delegato FIA alla Sicurezza e al CSO di essere ancora l’ingegnere del team.
A giudizio dei Commissari, le spiegazioni fornite dai rappresentanti del Concorrente e dal sig. Manuel Huguet Panella sollevano dubbi per la loro incoerenza. I Commissari ritengono inoltre che tali spiegazioni (che i contratti siano stati risolti martedì sera) non siano supportate da alcun dato oggettivo che possa essere considerato prova sufficiente. Al contrario, vige il principio giuridico secondo cui, affinché un accordo tra due parti (in questo caso, un accordo di risoluzione contrattuale) produca effetti nei confronti di terzi (in questo caso, tutti coloro che non hanno partecipato all’accordo), le due parti devono informare tempestivamente tali terzi. In questo caso (se il contratto fosse effettivamente stato risolto martedì sera), per fare in modo che le azioni delle due persone (viste sulla PS 10/12 mercoledì alle ore 11:17) non producessero conseguenze sul Concorrente, quest’ultimo avrebbe dovuto informare tutti i terzi interessati (in questo caso, gli ufficiali di gara, ecc.) martedì sera che gli individui in questione non potevano più essere considerati membri del team. Se altri soggetti interessati non sono a conoscenza dell’accordo tra le parti (in questo caso, la risoluzione contrattuale), tale accordo non può produrre conseguenze nei loro confronti.
Ciò è particolarmente importante poiché (come già menzionato) non è stata presentata ai Commissari alcuna prova concreta che confermasse la risoluzione contrattuale martedì sera, ad eccezione di spiegazioni verbali.
I sospetti dei Commissari sono stati confermati (e successivamente sostanziati) dall’indagine, che è stata ampliata.
L’udienza è stata sospesa e successivamente ripresa (alle ore 16:00). È stato convocato un altro individuo (sig. Andre Barbosa), che si trovava in auto sulla PS 10/12 al momento dell’incidente.
Durante l’udienza, è stato inequivocabilmente confermato che quest’ultimo (sig. Andre Barbosa) continua a rappresentare e ad assistere il team. Sebbene egli abbia spiegato ai Commissari di non essere l’ingegnere effettivo del team, in quanto non ha ancora completato gli studi, ha confermato di essere il rappresentante della squadra che comunica con i rappresentanti dell’organizzazione e gli ufficiali di gara tramite email. È stato lui a inviare le email mercoledì sera e successivamente, fornendo le ultime informazioni disponibili sull’arrivo della vettura del team, ecc.
Ha dichiarato ai Commissari di non considerarsi rappresentante del team, ma solo un collaboratore. A giudizio dei Commissari, è chiaro che egli sia rappresentante del team se svolge le funzioni di rappresentante della squadra. È irrilevante se ciò venga considerato rappresentanza o assistenza. È evidente che faccia parte del team. I suoi legami con la squadra risultano del tutto chiari.
Sebbene il sig. Andre Barbosa abbia dichiarato di non avere contratti scritti né con il Concorrente né con il team, ha confermato di agire per conto della squadra in base ad accordi verbali. Quando i Commissari hanno chiesto cosa lo leghi attualmente a The Racing Factory (i cui dati sono indicati nel modulo d’iscrizione della vettura n. 2), il sig. Barbosa ha risposto che non esiste alcun contratto scritto. Alla domanda dei Commissari su come potesse spiegare il fatto che egli (con relativa foto) fosse elencato sul sito ufficiale di The Racing Factory accanto ad altri membri, ha confermato di agire in base ad un accordo verbale.
Pertanto, l’indagine dei Commissari ha confermato che, all’orario indicato nel rapporto del Delegato FIA alla Sicurezza, vi erano persone sulla PS 10/12 indubbiamente associate al Concorrente vettura n. 2. Almeno una di esse continua ad agire per conto del Concorrente e del team anche dopo l’apertura dell’indagine.
I Commissari non hanno alcuna prova che membri dell’equipaggio fossero presenti sulla PS 10/12. Tuttavia, secondo l’Art. 2.23 del FIA RRSR 2025, un team è composto dal concorrente, dall’equipaggio e dal personale di supporto. L’Articolo 35.3 del FIA RRSR 2025 stabilisce che, dalla pubblicazione del Regolamento Particolare di Gara, qualsiasi pilota, o copilota, o altro membro del team che sia iscritto o intenda iscriversi ad una gara del Campionato e desideri percorrere una strada utilizzata come prova speciale di quel rally, può farlo solo dopo aver ottenuto il permesso scritto dell’organizzatore.
L’Articolo 35.4.2 del FIA RRSR 2025 stabilisce che soltanto con l’autorizzazione espressa del Direttore di Gara, qualsiasi persona collegata ad un equipaggio iscritto può percorrere (eccetto a piedi) il tracciato di una prova speciale dalla pubblicazione del Regolamento Particolare fino alla conclusione di tale prova, quando essa sia riaperta al traffico pubblico e non sarà più utilizzata all’interno del rally. Le disposizioni dell’Art. 35.3 devono comunque essere rispettate.
I Commissari concludono che la presenza di personale di supporto sulla PS 10/12 costituisce una violazione dell’Art. 35.3 e dell’Art. 35.4.2 del FIA RRSR 2025. Allo stesso tempo, ciò costituisce una violazione dell’Art. 9 del Regolamento Particolare di Gara.
L’Art. 12.1.1.a del Codice stabilisce chiaramente che le infrazioni sono punibili, siano esse commesse intenzionalmente o per negligenza.
Ogni Concorrente e pilota deve inoltre essere consapevole che accedere alle prove speciali prima dell’orario previsto non è solo antisportivo nei confronti degli altri concorrenti, ma crea notevoli difficoltà all’organizzatore per l’ottenimento dei permessi negli anni successivi. La reputazione del rally viene danneggiata da comportamenti di questo tipo.
I Commissari ritengono altresì che i fatti sopra descritti confermino che, in questo caso, le azioni dei membri del team e del Concorrente costituiscono senza dubbio una violazione dell’Art. 12.2.1.c del FIA ISC 2025. Tale comportamento è inaccettabile e porta inevitabilmente alla conclusione che rientri nella definizione di violazione: qualsiasi condotta fraudolenta o qualsiasi atto pregiudizievole agli interessi di una Competizione o, più in generale, agli interessi del motorsport.
I Commissari ritengono che questa violazione del regolamento sulle ricognizioni possa aver portato l’equipaggio a ottenere un vantaggio ingiusto rispetto agli altri concorrenti e pertanto decidono di comminare una penalità in tempo.
Per la violazione indicata nell’Art. 12.2.1.c del FIA ISC 2025, i Commissari avrebbero potuto imporre una penalità aggiuntiva, ma in questo caso, considerando che la penalità sportiva (penalità in tempo) rappresenta una punizione sufficiente per il comportamento del Concorrente, decidono di non imporre ulteriori sanzioni. I Commissari decidono che, in questo caso (relativamente alla violazione prevista dall’Art. 12.2.1.c del FIA ISC 2025), sia sufficiente constatare che la violazione è stata commessa, senza applicare una penalità ulteriore.
